ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico semplice è il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere informazioni e dati nel caso in cui l’Amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di pubblicazione nel sito internet. La richiesta deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.
L’accesso civico semplice:
- si esercita solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria;
- è sottoposto alla necessità di presentare una domanda;
- non è soggetto al pagamento dei diritti di ricerca e visura;
- eventuali diritti di riproduzione devono essere corrisposti secondo le modalità pubblicate nella sezione Diritti di segreteria.
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La richiesta può essere inviata:
- tramite mail: segreteria@ordinearchitetti.fe.it;
- tramite PEC oappc.ferrara@archiworldpec.it;
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Arch. Luca Poletti
segreteria@ordinearchitetti.fe.it
oappc.ferrara@archiworldpec.it
Titolare per il potere sostitutivo dell’accesso civico:
Presidente – arch. Gian Paolo Rubin
segreteria@ordinearchitetti.fe.it
oappc.ferrara@archiworldpec.it
A sostegno del Referente dell’Ordine per l’accesso civico e del Titolare per il potere sostitutivo dell’accesso civico:
Segreteria dell’Ordine – Barbara Cestari
b.cestari@ordinearchitetti.fe.it
oappc.ferrara@archiworldpec.it
Art. 5. Accesso civico
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.